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L'indetraibilità dell'IVA relativa alle operazioni inestistenti
lunedì, 11 marzo 2013

In due recenti sentenze, entrambe del 31 gennaio 2013, la Corte di Giustizia UE ha confermato il principio in base al quale il cedente/prestatore deve versare l'IVA indicata in fattura anche se non dovuta, mentre al cessionario/committente resta precluso l'esercizio della detrazione
La Corte di Giustizia, con due sentenze del 31 gennaio 2013, relative alle cause C-642/11 e C-643/11, ha confermato il principio in base al quale il cedente/prestatore deve versare l'IVA indicata in fattura anche se non dovuta, mentre al cessionario/committente resta precluso l'esercizio della detrazione.
Entrambi i procedimenti si riferiscono alla posizione del cessionario, al quale l'Amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione dell'IVA perché relativa ad operazioni inesistenti.
Il cessionario ha, invece, sostenuto che l'esistenza delle cessioni è dimostrata dall'attività di accertamento precedentemente svolta nei confronti del cedente, da cui non è emersa alcuna contestazione in ordine all'IVA oggetto di fatturazione e di dichiarazione.
In sede di giudizio, la decisione è stata sospesa al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali, riguardanti:
- da un lato, l'obbligo del cedente/prestatore di versare l'imposta addebitata in fattura anche quando l'operazione sottostante non sia stata effettuata;
- dall'altro, il diritto dell'Amministrazione finanziaria di negare al cessionario/committente l'esercizio della detrazione relativa ad una operazione inesistente anche quando la relativa imposta sia stata versata dal cedente/prestatore.
IL PRINCIPIO DI CARTOLARITÀ DELL'IVA
Il primo principio espresso dai giudici comunitari si riferisce alla posizione del cedente/prestatore, ossia del soggetto passivo dell'operazione.
In base all'art. 203 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (1), «l'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».
La disposizione è stata recepita dall'art. 21, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, «se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura».
La Corte di Giustizia ha affermato che il debito d'imposta sorge anche se l'operazione non è ...