1) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
2) carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
3) materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.
In merito alla nozione di libri di cui al citato n. 18) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972, l’art. 1, co. 667 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con una norma interpretativa, ha stabilito che nella stessa rientrano tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
La novità è rappresentata non tanto dall’applicabilità dell’aliquota del 4% ai libri ceduti su un supporto fisico diverso dalla carta, per i quali – come successivamente esposto – l’Amministrazione finanziaria aveva già in più occasioni ammesso tale possibilità, in linea con l’evoluzione normativa avvenuta sul piano comunitario; bensì dall’estensione dell’aliquota ridotta ai libri in formato elettronico, per i quali – fino al 31 dicembre 2014 – non risultava consentito, né dalla normativa, né dalla sua interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, beneficiare di tale agevolazione.
Prodotti editoriali su supporto fisico, anche diverso dalla carta
La Direttiva 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE ha modificato l’allegato III della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ...