Strutturalmente si presenta come un cedolino paga con aggiunta il dettaglio della presenze ed assolve alla duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa..
Sono obbligati all'istituzione e alla tenuta del LUL tutti i datori di lavoro privati:
- Italiani e stranieri di qualsiasi settore (compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi), che operano in Italia con lavoratori italiani o stranieri;
- Italiani che operano all'estero con lavoratori italiani o in distacco.
Datori di lavoro esclusi alla tenuta del LUL
- I datori di lavoro domestico;
- Le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci. Le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro;
- L'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo);
- I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino con il solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;
- Le società (di persone e di capitale) e le ditte individuali del commercio (terziario) ...