Le regole principali sono:
- è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero;
- il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali;
- è fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore, tale limite aumenta in considerazione al numero dei dipendenti (le aziende fino a 200 dipendenti hanno un limite massimo individuale annuo fissato in 250 ore);
- per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore;
- nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Nel contempo, ai soli fini del computo dei limiti massimi individuali annui per ciascun lavoratore pari a 200, 250 o 260 ore, a seconda della dimensione o attività aziendale, è stata introdotta la nozione legale di “orario effettivo” e cioè “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Ciò comporta l’esclusione, dal calcolo delle predette soglie, dei periodi di mancata prestazione lavorativa come, ad esempio, le assenze per malattia, sciopero, permessi, ecc.
Prestazioni “esenti”
Altra modifica di rilievo rispetto alla precedente pattuizione, ...