Il presupposto indispensabile per attribuire la qualifica di “fabbricato rurale” è costituito dal possesso della qualifica catastale nella categoria A/6 o D/10.
Ma ciò non appare sufficiente poiché il requisito deve essere necessariamente correlato all’esercizio delle attività agricole cioè se è utilizzato per la coltivazione dei fondi, l’allevamento degli animali e per le attività connesse, cioè per la manipolazione, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il fabbricato deve possedere le caratteristiche indicate all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, per cui deve essere necessaria l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.
Più in particolare, il comma 3-bis indica quali sono le attività per le quali è riconosciuto il requisito di ruralità, con le relative agevolazioni, cioè deve trattarsi di costruzioni:
- destinate alla protezione delle piante;
- destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
- destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento degli animali;
- destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;
- destinate all’attività di agriturismo ai sensi di quanto è previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96;
- adibite ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità a quanto è previsto dalla normativa in materia di collocamento;
- adibite ad abitazione per le persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- adibite ad ufficio dell’azienda agricola;
- adibite all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;
- destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se tali operazioni sono effettuate da cooperative.
È necessaria l’iscrizione in catasto della qualifica ...