Il Libro Unico del Lavoro
Il Libro unico del lavoro (LUL) è stato istituito dall’art. 39 della L. 6 agosto 2008, n. 133 ed ha sostituito, con effetto dal 18 agosto 2008, i tradizionali libri matricola e paga, nonché il registro d’impresa delle aziende agricole. Diversamente dai libri sostituiti esso non adempie più alla funzione di accertamento del lavoro sommerso, funzione che oggi spetta alla comunicazione obbligatoria preventiva all’inizio del rapporto di lavoro.
Il LUL diviene, dunque, una carta di identità dell’azienda e dei singoli rapporti di lavoro in essere presso la stessa, così da documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa (il numero dei dipendenti, l’inquadramento professionale, i dati anagrafici). Quest’ultimi, infatti, possono utilizzare il LUL non più per scovare il lavoro sommerso, (per il quale si affidano oggi alle comunicazioni UNILAV) quanto per una analisi approfondita e specifica della regolarità di gestione dei rapporti di lavoro – subordinati e autonomi in collaborazione coordinata e continuativa o in associazione in partecipazione – sia con riguardo ai profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, sia con riferimento agli aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale, di corretto sviluppo dell’orario di lavoro e dei tempi di riposo, della fruizione di ferie e permessi, dell’esatta valorizzazione e gestione delle assenze tutelate come infortunio, malattia, ecc.
Anche dal tenore letterale utilizzato dal Legislatore non vi è più dubbio, come in passato, che il datore di lavoro è obbligato ad istituire e tenere un solo libro, unico anche in presenza di una pluralità di posizioni assicurative in ambito aziendale o di una pluralità di sedi di lavoro distaccate, pure se stabili ed organizzate.
Lavoratori
L’obbligo di iscrizione nel LUL opera per:
- i lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative situate all’estero ...