- pur potendo l’importo degli interessi attivi per ritardo nei pagamenti essere individuati nell’an e nel quantum, tuttavia gli stessi non sono mai stati corrisposti, né mai sono stati richiesti per cui non vi era motivo della loro iscrizione fra le poste contabili;
- il comportamento contabile della società costruttrice è corretto, considerato che la stessa era a sua volta debitrice per penalità da ritardo, per cui si sarebbe inutilmente creata una partita contabile di giro "crediti-costi", coerentemente annullata dalle parti contraenti che, con nuova ed autonoma pattuizione, ne hanno disposto l’integrale compensazione, comportando tale transazione una perdita legittimamente deducibile;
- l’art. 75, comma quarto, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente ratione temporis, ora art. 109), avrebbe imposto di tenere conto, nell’accertamento, del costo rappresentato dalla penale dovuta per il ritardo nella consegna, in quanto anch’esso risultante da elementi certi e precisi desumibili dalla stessa pattuizione contrattuale dalla quale sono desunti gli interessi attivi di mora oggetto di recupero fiscale.
Il conseguente ricorso per Cassazione viene articolato dall’ente impositore in distinte censure, deducendosi violazione degli artt. 56, 66, 71 e 75, previgenti, del T.U.I.R., in quanto:
- in base all’art. 75, comma 1, T.U.I.R., il regime fiscale degli interessi di mora è regolato dal principio di ...