L’Agenzia delle entrate con la Ris. n. 115/E del 1° settembre 2017 ha chiarito, definitivamente, che il locatore può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) in caso di omesso o ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale abbia esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca.
In tal caso, la sanzione base sulla quale calcolare la sanzione ridotta varia a seconda del momento in cui il soggetto effettua il ravvedimento. Nel dettaglio il contribuente dovrà fare attenzione al superamento o meno dei 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della comunicazione:
- nell’ipotesi di mancato superamento della soglia, la sanzione base su cui calcolare la sanzione ridotta da ravvedimento è pari ad euro 50;
- invece, in caso di superamento del citato limite temporale la sanzione base sulla quale effettuare il calcolo per il ravvedimento è pari ad euro 100.
Tutto ciò premesso risulta opportuno ricordare che:
- la cedolare secca sulle locazioni abitative, a norma del 2° comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, sostituisce non solo l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale) dovute sul reddito fondiario derivante dall’abitazione locata per cui sia stata esercitata l’opzione (e dalle relative pertinenze), bensì anche le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al contratto di locazione medesimo;
nello specifico (al riguardo si veda Provv. dell’Agenzia delle entrate prot. 55394/2011), la cedolare secca sostituisce (limitatamente alle imposte indirette):
- a) l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il ...