Operazioni tra società e soci
Uno dei primi chiarimenti riguarda la definizione di “soggetti diversi”. La normativa in materia di antiriciclaggio, infatti, vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
Nei chiarimenti ministeriali viene quindi precisato che con le parole “soggetti diversi”si intendono entità giuridiche distinte.
In questo ambito sono espressamente vietate le operazioni in contanti per importi oltre i 3.000 euro relative acquisti o vendite, prestazioni di servizi, acquisti a titolo di conferimento di capitale, o pagamento dei dividendi effettuate tra:
- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- società aventi lo stesso amministratore;
- ditta individuale e società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Se la soglia non viene rispettata nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua il versamento di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento contribuisce ad eludere e vanificare il fine della legge.
Altre operazioni societarie
Quanto invece ad operazioni effettuate da parte di società per azioni quali emissioni e trasferimento di prestiti obbligazionari ...