Sanzioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela
Analogamente a quanto previsto per l’omessa segnalazione di operazione sospetta (sos), anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è stata fatta, a livello di sanzioni, una distinzione tra violazione “base” e violazione “qualificata”.
La violazione “base”, non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti rispetto al semplice riscontro della violazione di tale adempimento, prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000, ai sensi del riformulato art. 56, comma 1, del Decreto antiriciclaggio.
Peraltro, per effetto della previsione contenuta nell’art. 67, comma 2, del citato Decreto, in relazione a violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione di € 2.000 “può essere ridotta da un terzo a due terzi, situandosi nell’intervallo € 666,67 – € 1.333,33”.
La violazione “qualificata” è, invece, caratterizzata dalla presenza dei medesimi elementi costitutivi previsti per la violazione “qualificata” dell’obbligo di effettuare la sos. Ricorrendo i presupposti di tale fattispecie, la sanzione da applicare va da € 2.500 a € 50.000.
Come abbiamo avuto modo di precisare riguardo all’omessa sos, per le violazioni accertate dal 4 luglio 2017 in poi, l’organo verbalizzante dovrà individuare compiutamente gli elementi costitutivi della fattispecie tipica (“base” o “qualificata”) ricorrenti nel caso concreto, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante; mentre per le violazioni commesse anteriormente alla sopra indicata data, la qualificazione compete direttamente all’Amministrazione irrogante.
I criteri da adottare, ai fini del riscontro della sussistenza dei parametri legislativi che caratterizzano la violazione “qualificata”, sono indicati nell’art. 56, comma 2, del Decreto antiriciclaggio e sono analoghi a quelli previsti dall’art. 58, comma 2 per l’omessa sos.
Pertanto valgono le considerazioni che abbiamo esposto nel precedente articolo circa il carattere “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” e “grave” delle violazioni.
Per quel che concerne, in particolare, la gravità della violazione con riferimento alla “rilevanza ...