La conclusione a cui giunge l’Agenzia nella citata risoluzione è che le maggiorazioni previste sono riconosciute per i beni ordinati entro il 31 dicembre 2017 anche se l’investimento viene realizzato successivamente mediante la stipula di un contratto di leasing. È sufficiente, a parere dell’Agenzia, che entro la fine dell’anno venga pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che verrà successivamente convertito nel maxicanone iniziale previsto dal contratto di leasing.
Prima di esaminare in dettaglio l’orientamento interpretativo assunto dall’Agenzia nella risoluzione in commento, è utile una breve descrizione delle principali caratteristiche delle maggiorazioni in esame.
Il super ammortamento
L’art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), contiene delle disposizioni che prevedono, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (cd. super ammortamento).
Tale misura è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.
In relazione all’ambito soggettivo, l’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal ...