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Dal 2019 fattura elettronica anche nei confronti di privati

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Fisco

Dal 2019 fattura elettronica anche nei confronti di privati

lunedì, 08 gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica sia nelle operazioni B2B che in quelle nei confronti dei consumatori finali. Già dal 1° luglio 2018 detto obbligo entrerà in vigore per le cessioni di carburanti, con il conseguente addio alla scheda carburante per imprese e professionisti.
Scritto da: Setti Stefano
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, commi da 909 a 928) ha previsto diverse novità in materia sia di fattura elettronica che di scheda carburante.

Nel dettaglio è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:

1) tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (cd. SDI) gestito dall’Agenzia delle entrate;
2) nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e una copia elettronica o analogica sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.

Minimi e forfetari

Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cd. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il cd. regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).





A seguito della citata novità, dal 2019 l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (cd. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI e quindi per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale (ne consegue che in tutti gli altri casi lo Spesometro dal 1° gennaio 2019 viene di fatto abrogato).

La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute.

L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di ...
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