Nei due precedenti pronunciamenti di prassi sul tema, infatti, l’Agenzia delle entrate (si vedano in proposito le Circc. n. 23/E del 2016 e n. 4/E del 2017) nulla ha detto in merito alle succitate operazioni, fatta eccezione per un breve accenno alla peculiare operazione dell’affitto di azienda.
Occorre, pertanto, chiedersi quale sia la disciplina fiscale da applicare con riferimento al bonus fiscale da super/iperammortamento dopo che sono state eseguite tali operazioni straordinarie: esiste il pericolo di vedersi negata l’agevolazione fiscale per colui che “eredita” il bene a seguito dell’operazione straordinaria?
Quale contributo alla soluzione del problema, in assenza di pronunciamenti ufficiali, si ricorda che quando il bene strumentale viene ceduto, il beneficio fiscale si interrompe e, in particolare:
- per il cedente l’ultima quota di beneficio sarà proporzionale all’ammortamento pro rata temporis eseguito dal cedente;
- nessuna deduzione spetta all’acquirente poiché il bene acquisito non risulta nuovo.
Si tratta, in sintesi, di capire se il trasferimento del bene strumentale quale conseguenza della operazione straordinaria genera i medesimi effetti (ai fini della fruizione del bonus) della cessione diretta. In attesa di un necessario ed esaustivo intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria, andiamo quindi di seguito ad analizzare le possibili criticità nonché soluzioni applicabili in relazione alle diverse operazioni straordinarie previste dall’ordinamento.
Liquidazione societaria
L’agevolazione da superammortamento si applica ai titolari di reddito d’impresa (e anche di lavoro autonomo, mentre quella da iperammortamento è limitato al campo del reddito d’impresa).
Questa previsione non limita l’agevolazione ad un particolare status della società, quindi teoricamente anche la società in liquidazione potrebbe ...