Occorre infatti considerare che, diversamente dal sistema contabile tradizionale basato sull’allocazione a conto economico dei valori di natura reddituale, gli IAS/IFRS prevedono in alcuni casi l’imputazione degli stessi direttamente a patrimonio.
In sostanza, il recente intervento normativo allinea i soggetti OIC ai soggetti IAS, consentendo la prevalenza dei principi contabili sulle disposizioni fiscali quanto a:
- qualificazione (= esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e dei conseguenti effetti sul piano economico-patrimoniale e piano giuridico);
- classificazione (= definizione degli specifici effetti dell’operazione sul reddito e contestuale individuazione della collocazione in bilancio degli elementi reddituali e/o patrimoniali);
- imputazione temporale (= corretta individuazione del periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile).
Non sono invece derogate dalla “derivazione rafforzata” le norme riguardanti valutazioni e quantificazioni. Trattasi ad esempio delle disposizioni che limitano gli ammortamenti e gli accantonamenti (artt. 103, 105 e 107 del T.U.I.R.), ovvero di quelle che prevedono la rilevanza del principio di cassa, come nel caso dei compensi degli amministratori (art. 95 del T.U.I.R.).
L’estensione della derivazione rafforzata
Mediante l’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, è stato modificato l’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., estendendo il principio di derivazione rafforzata (precedentemente applicato ai soli soggetti IAS) anche ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio civilistico.
Come si diceva, ciò comporta l’allineamento al bilancio delle regole di classificazione, imputazione temporale e qualificazione dei componenti di reddito.
Per quanto stabilito dal comma 5 ...