Gli elementi fissi della retribuzione nel CCNL del Terziario - Confcommercio
La paga base del CCNL commercio (art. 200 CCNL del Terziario - Confcommercio)
La retribuzione, in quanto compenso per la prestazione lavorativa può essere corrisposta in denaro o in natura e la determinazione degli elementi che la compongono, così come la loro entità, vengono fissati in parte dalla contrattazione collettiva ed in parte dalla contrattazione individuale e costituiscono la retribuzione globale di fatto.
Il principale elemento della retribuzione è la paga base chiamata anche retribuzione base, minimo tabellare o minimo contrattuale. La sua misura viene determinata dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro e varia in base alla qualifica riconosciuta al dipendente che viene spesso denominata “livello”.
La paga base rappresenta il compenso minimo che spetta ai lavoratori aventi la stessa qualifica e ai quali si applica lo stesso contratto collettivo. Si incrementa attraverso i rinnovi del relativo Contratto Collettivo.
Il capo XIII - Trattamento Economico (artt. 193-206) ed il capo XIV (artt. 207-208) Mensilità Aggiuntive del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato CCNL Commercio) trattano diffusamente degli elementi della retribuzione ed in particolare l’ipotesi di accordo siglata il 30 marzo 2015 prevede i seguenti minimi retributivi:
Livelli | Minimi | ||
01/06/2016 | 01/11/2016 | 01/08/2017 | |
Q | € 1.827,19 | € 1.854,97 | € 1.896,64 |
1 | € 1.645,94 | € 1.670,96 | € 1.708,49 |
2 | € 1.423,72 | € 1.445,36 | € 1.477,83 |
3 | € 1.216,89 | € 1.235,39 | € 1.263,14 |
4 | € 1.052,46 | € 1.068,46 | € 1.092,46 |
5 | € 950,86 | € 965,32 | € 987,00 |
6 | € 853,68 | € 866,66 | € 886,13 |
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