La tredicesima mensilità
Nel settore del lavoro domestico, come anche negli altri, è prevista la corresponsione della tredicesima mensilità, inserita con articolo unico dalla L. 27 dicembre 1953, n. 940: “A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953”. Invece, diversamente dagli altri CCNL, non si parla di quattordicesima perché non prevista contrattualmente.
Con la stesura dei primi CCNL di categoria, l’istituto della tredicesima entra in pieno regime insieme all’intera disciplina e, con il tempo, vive l’evoluzione del settore stesso. Oggi l’art. 38 del CCNL, prevede che, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre, spetti al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto; in essa è compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio in caso di rapporto di lavoro con convivenza.
La tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato e rientra, con le altre mensilità aggiuntive, nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare, come anche nel nostro caso, durante le festività natalizie.
Non mancano tuttavia delle eccezioni alla regola generale, secondo le quali il pagamento della tredicesima avviene con la stessa periodicità – in generale, mensile e previo accordo scritto – con cui viene erogata la retribuzione corrente: cosiddetto patto di conglobamento o retribuzione omnicomprensiva.
Di conseguenza, nel caso in cui durante l’anno sia stato liquidato un “anticipo” di tredicesima, nella busta paga di dicembre dovremmo considerare il saldo.
Come si calcola la tredicesima?
L’ammontare della tredicesima mensilità è pari alla normale mensilità per i lavoratori domestici senza convivenza o, in caso di convivenza, ...