mercoledì, 14 febbraio 2018
Lieve aumenti retributivi e contributivi anche per il 2018 per i lavoratori domestici. Vediamo nel dettaglio.
Scritto da: De Luca Massimo
Come ogni anno, nel settore del lavoro domestico, in forza dell’art. 37 del CCNL di categoria, le retribuzioni minime contrattuali e i valori del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto collettivo di riferimento, variano da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 44 secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno. La Commissione viene convocata a tal fine dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti – Domina e Fidaldo da una parte, Filcams CGIL – Fisascat CISL, Uiltucs e Federcolf dall’altra parte, a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo articolo, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio. Indipendentemente dal giorno in cui si riesce a trovare un accordo di aumento, le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati come sopra, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Le componenti della retribuzione nel lavoro domestico
Anche in questo settore si applica il principio dell’adeguatezza della retribuzione in relazione alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa secondo quanto sancito dall’art. 36 Cost. (Cass. n. 834/1989). Pertanto, tale principio implica che il parametro di retribuzione minima e sufficiente è quello determinato dalla contrattazione ...