Il licenziamento senza alcun obbligo di motivazione per i lavoratori domestici si evince dalla stessa legge regolatrice, la n. 339/1958. La ragione di ciò discende direttamente dalla natura del rapporto atteso che il datore di lavoro domestico non può, in modo assoluto, essere equiparato all’imprenditore, poiché è un semplice privato che contrattualizza un privato, e pertanto non valgono le garanzie previste dalla legge n. 604/1966, dall’art. 18 Statuto dei lavoratori e dall’ultima riforma del cosiddetto Jobs act.
Procediamo con ordine e analizziamo il contratto di lavoro subordinato per il lavoratore domestico così come indicato negli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 39 del Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico, consapevoli che abbiamo altri strumenti contrattuali per il settore, quali il libretto famiglia o la somministrazione, ma che non affronteremo in questo scritto.
L’analisi del CCNL
L’art. 5 del Contratto collettivo non lascia margini d’interpretazione. Anche nel lavoro domestico dove il rapporto di lavoro è tra privati, l’assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Infatti, il Contratto collettivo ricorda ai datori di lavoro che, seppur considerati “atipici”, non è più permesso come una volta avvalersi del lavoro di un domestico senza dichiarare l’inizio del rapporto ...