A tal proposito, si ricorda che per società di comodo, secondo la disciplina introdotta nel 1994, devono intendersi quei soggetti, società di capitali e di persone, che conseguono un ammontare di ricavi effettivi inferiore ai ricavi presunti, calcolati per effetto dell’applicazione di determinati coefficienti di legge ai propri assets patrimoniali.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, attraverso la disciplina delle cd. società di comodo, "si intende disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi quale l’Amministrazione dei patrimoni personali dei soci da quelli previsti dal legislatore per tale istituto (cosiddette società senza impresa, o di mero godimento, dunque "di comodo").
Il meccanismo deterrente consiste nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività di detti elementi patrimoniali di bilancio.
A parere dei giudici, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
Le cause di esclusione
Al fine di ridurre la ...