In via preliminare all’analisi del caso di specie, occorre ricordare che le prestazioni di servizi riguardanti le operazioni di finanziamento sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 e, in base al successivo n. 9), la medesima esenzione si applica alle relative prestazioni di intermediazione.
In merito, invece, ai riflessi delle operazioni in esame sulla determinazione del pro rata di detrazione dell’IVA, l’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto effettua operazioni imponibili e operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis.
Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che “la percentuale di detrazione (...) è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (...)”.
Per quanto di interesse, si rileva che restano escluse dal calcolo del pro rata, ai sensi del comma 2 dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, quando:
- non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta;
- sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale;
- sono accessorie alle operazioni imponibili.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, una società immobiliare, per circa dieci anni, ha effettuato esclusivamente operazioni esenti di finanziamento nei confronti delle proprie controllate, per cui si è trattato di stabilire se le predette operazioni debbano essere conteggiate nel calcolo del pro rata o se, al contrario, le stesse siano escluse dalla determinazione della percentuale ...