Un Ispettorato Territoriale ha infatti rifiutato il deposito di un verbale, asserendo che il sindacato che aveva assistito il lavoratore era privo di legittimazione.
L’INL è pertanto chiamato a prendere posizione a seguito delle doglianze del sindacato, chiarendo un quadro normativo invero incerto e precisando quanto affermato in una precedente nota ministeriale.
Quadro normativo
L’analisi della questione presuppone in primis di fare riferimento alla disciplina codicistica.
L’art. 410 c.p.c. prevede che “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione …”.
A sua volta, l’art. 411, comma 3, c.p.c., come modificato dall’art. 31 della legge n. 183/2010, prevede che “il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto”.
È evidente quindi, e lo ribadisce anche la nota in commento, che il lavoratore può scegliere l’organizzazione sindacale cui rivolgersi, cui spetta il compito di prestare assistenza al lavoratore.
Ed è proprio il fatto che il sindacato abbia nei fatti prestato tale assistenza ad essere sufficiente perché la conciliazione possa essere depositata in ITL, fermo restando che, ove il Direttore dell’Ispettorato accerti l’autenticità del verbale esso potrà, a seguito dell’avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale, divenire esecutivo.
Proprio qui è il problema: in una nota del 2016, il Ministero aveva precisato che solo ove il sindacato fosse dotato della “maggiore rappresentatività”, era possibile depositare la conciliazione all’Ispettorato.
Invero, ricorda INL, è l’art. ...