Ambito normativo: il pignoramento mobiliare
In termini generali, il Codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità.
L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili; in pratica oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Il successivo art. 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili. Il terzo comma di tale previsione prevede che “… Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni ...