Anche nel contesto dei rapporti di lavoro instaurati con soggetti che non sono propriamente definibili come dipendenti, bensì collaboratori a vario titolo e quindi indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta, come può essere una prestazione d’opera professionale occasionale (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C.) o di lavoro accessorio e quindi una prestazione occasionale (PrestO, resa mediante contratto di prestazione occasionale), il datore di lavoro nella sua qualità di titolare del trattamento è tenuto a rendere al collaboratore l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 679/2016, in quanto con l'avvio del rapporto lavorativo il datore di lavoro si trova comunque a trattare, come avviene per i propri dipendenti, i dati personali e sensibili del lavoratore occasionale anche in vista degli adempimenti di legge di natura fiscale, previdenziale, assicurativa e amministrativa.
Il datore di lavoro deve rendere l'informativa privacy anche al lavoratore occasionale
Il datore di lavoro dunque contestualmente alla raccolta dei dati personali del collaboratore sarà tenuto ad informarlo sulle categorie di dati trattati, sulle finalità del trattamento, sulle modalità, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, in relazione alle categorie di soggetti cui i dati personali potranno eventualmente essere comunicati o trasmessi e i motivi di tale comunicazione (ad esempio all’INPS, al medico del lavoro, al commercialista, al consulente del lavoro ecc), sul tempo di conservazione dei dati (dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche se occasionale), sulle modalità in cui egli potrà esercitare i propri diritti relativamente ai propri dati personali trattati dal datore/committente, sui soggetti cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione o ulteriore informazione sui suoi dati, sull’esistenza dell’eventuale/i interesse legittimo del titolare del trattamento in relazione a trattamenti particolari, come ad esempio l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza per motivi connessi alla sicurezza del patrimonio aziendale o dei lavoratori stessi, sull’uso di ...