La procedura di liquidazione coatta amministrativa: alcuni princìpi generali
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale diretta ad estinguere l’impresa, dopo aver soddisfatto i creditori.
Essa si applica a determinate categorie di soggetti individuati da leggi speciali (ad esempio, banche, assicurazioni, società cooperative, enti pubblici, ecc.).
Si tratta di una procedura alternativa rispetto al fallimento, che determina la liquidazione dei beni dell’imprenditore al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par conditio creditorum, ma si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, prima che l’interesse della classe creditoria, è l’interesse pubblico, legato alla natura o attività dell’impresa, la cui insolvenza o crisi economico-finanziaria potrebbe compromettere l’interesse stesso dello Stato.
La procedura è regolamentata dalla Legge Fallimentare, la quale, all’art. 194, oltre a sancire l’applicabilità delle disposizioni del titolo V del Regio Decreto (artt. 194-215), salvo che le leggi speciali dispongano diversamente, afferma l’abrogazione delle disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la procedura trova applicazione nei confronti di quelle imprese aventi quale comune denominatore il fatto di esercitare un’attività di rilevanza pubblicistica o di operare in settori assoggettati a controllo pubblico.
In ordine, invece, ai presupposti oggettivi, la procedura di liquidazione coatta può essere aperta per la presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell’Amministrazione, per violazioni gravi o reiterate di norme di legge o regolamentari o di disposizioni dettate nel pubblico interesse, per la non conformità dell’attività esercitata rispetto al fine istituzionale o all’interesse generale, nonché, analogamente al fallimento, per il verificarsi dello stato di insolvenza.
La procedura è attribuita ad un’autorità amministrativa e non ad ...