Le comunicazioni obbligatorie
L’art. 4-bis, commi 6-ter e 7, del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dalla finanziaria 2007, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di assunzione.
Viene così istituito il cd. Sistema informatico C.O., in forma unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale, costituito da una rete di nodi regionali, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano tra di loro interconnessi mediante un nodo centrale di coordinamento, assicurato dal Ministero del lavoro. In particolare, alle regioni e province autonome spetta la definizione delle modalità con cui trasmettere i dati, le regole e le soluzioni per accreditarsi e realizzare la trasmissione; il Ministero del lavoro, invece, pubblica l’elenco ufficiale e l’indirizzo dei servizi informatici.
Il sistema si applica a tutte le comunicazioni che i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare (MinLav., Nota n. 8371/2007).
Gli utenti del Servizio informatico C.O. sono i soggetti obbligati (datori di lavoro privati, pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, agenzie di somministrazione) ed i soggetti abilitati, tra i quali rientrano:
- datori di lavoro privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni;
- agenzie di somministrazione;
- consulenti del lavoro;
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
- servizi istituti presso le Associazioni di categoria per le imprese artigiane, nonché per le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa;
- associazioni di categoria delle imprese agricole;
- altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
- agenzie per il lavoro;
- soggetti promotori di tirocini.
Moduli per le comunicazioni obbligatorie