L’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che la Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
In pratica, la norma, prendendo atto della oggettiva difficoltà di interpretare in maniera inequivoca larghe parti della normativa fiscale, consente la disapplicazione delle sanzioni non penali per i casi in cui la oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente.
La pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini, nella Sent. n. 18405 dell’8 giugno 2018, annullando, senza rinvio, la decisione della CTR, limitatamente alla domanda del contribuente di disapplicazione delle sanzioni, richiamando una serie di precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 13076/2015; Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 3113/2014; Cass. n. 24670/2007), hanno definito, ancora una volta, l’ambito di non debenza delle sanzioni, enunciando i seguenti principi di diritto:
- per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi “la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie”;
- l’incertezza normativa oggettiva “costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può ...