La sospensione cautelare è un istituto diverso dalla sospensione disciplinare, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell’attività aziendale in pendenza dell’accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente; quindi, la sospensione non ha natura disciplinare ma cautelare, essendo una misura provvisoria finalizzata ad impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del lavoratore possa tradursi in un pregiudizio dell’immagine e del prestigio dell’azienda di appartenenza.
Settore privato
Cassazione, sez. lav., Sent. 23 febbraio 2012, n. 2722
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Brescia, il lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa, irrogatogli in data 15 marzo 2004, dal datore di lavoro in quanto accusato di aver divulgato, a mezzo di messaggi di posta elettronica diretti ad estranei, notizie riservate concernenti un cliente e di aver posto in essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggio personale.
Rigettata la domanda e proposto appello dal dipendente, la Corte d’Appello di Brescia, con Sent. del 13 ottobre 2009 respingeva l’impugnazione.
Avverso tale Sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte ha rigettato il ricorso, e ha evidenziato che è infondato il motivo con cui si denunzia la contraddittorietà della motivazione per aver considerato tempestiva la contestazione dell’addebito senza però tener conto che gli organi disciplinari, in epoca antecedente, erano già sufficientemente informati circa il comportamento tenuto dal dipendente, al punto da dispone la sospensione cautelare.
Al riguardo deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 settembre 2007, n. 18711) ritiene che in tema di procedimento disciplinare ...