Quella monocratica è una forma di conciliazione che può avvenire a seguito di specifica richiesta di intervento ispettivo in azienda da parte del lavoratore (cd. conciliazione preventiva), oppure a discrezione del personale ispettivo, nel corso di un’ispezione (cd. conciliazione contestuale).
L’istituto è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e si svolge presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro (prima, DTL), con il chiaro intento di deflazionare il contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore tentando la conciliazione della controversia.
Va, però, immediatamente evidenziato che:
- la figura del “lavoratore” non coincide necessariamente con quella del “dipendente” in senso stretto, in quanto la procedura può certamente coinvolgere anche un “collaboratore”;
- deve trattarsi di diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale o legale;
- ovviamente, l’ispettore non deve aver ancora proceduto ad alcun accertamento sulla effettiva veridicità delle situazioni che potrebbero poi formare oggetto di attività ispettiva.
Va precisato ancora che, alla richiesta di intervento non viene dato seguito ove essa appaia palesemente pretestuosa, oggettivamente inattendibile o priva di ogni fondamento: in tutte le altre ipotesi, invece, il tentativo di conciliazione monocratica preventiva deve costituire la via privilegiata per definire la questione, infatti l’ispezione può essere avviata solo se il tentativo di conciliazione non va a buon fine.
Per contro, come stabilito dal Ministero (cfr. Circ. n. 36/2009), si fa luogo direttamente all’ispezione in presenza di richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire per quelle che:
- rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale (per esempio nei casi di: adibizione di lavoratici madri al lavoro notturno; di impiego di cittadini extracomunitari privi ...