Il 31 ottobre scade il termine per l'invio dei Modelli Redditi 2018. Nel caso in cui la dichiarazione si chiuda con un saldo positivo di importo superiore a 5.000 euro, l’art. 3 del DL 50/2017 dispone, come noto, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito stesso. In particolare, tale adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che intendano utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, nonché per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In sostanza il legislatore ha voluto introdurre un controllo preventivo ad opera dei soggetti abilitati per tentare di porre fine agli indebiti utilizzi dei crediti tributari. Sempre in tema di lotta alle indebite compensazioni, si ricorda che dal 29 ottobre 2018 l'Agenzia delle entrate potrà sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio, in ottica di monitoraggio dell’utilizzo dei crediti. (Art. 1, c. 99 L. 205/2017). Con il provvedimento 28.08.2018 n. 195385, l'Agenzia delle entrate ha individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre a verifica.
Soggetti abilitati ad asseverare la conformità della dichiarazione
Il visto di conformità per le dichiarazioni dei redditi può essere rilasciato esclusivamente dai seguenti soggetti abilitati:
- iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro
- responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese
- iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Cciaa (alla data del 30/09/1993), in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
I soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità devono essere dotati di ...