Il caso
Nel giudizio di prime cure un condomino agiva contro il condominio e l’amministratore al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria unità immobiliare, in ragione delle infiltrazioni derivanti dall’omessa manutenzione del lastrico solare di proprietà in parte condominiale ed in parte esclusiva. Il condominio chiamava in garanzia i proprietari dell’ultimo piano, in forza di clausola di manleva contenuta nella scrittura privata con la quale questi ultimi si prendevano carico di tutte le riparazioni dovute al piano sottostante per eventuali cause di infiltrazioni, discendenti dall’esecuzione delle opere di rimozione del tetto.
Il Tribunale, preso atto che erano state eseguite in corso di causa le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attrice e i convenuti mentre rigettava la domanda di manleva proposta dal condominio.
La Corte d’Appello, invece, accoglieva la domanda di manleva avanzata dal condominio appellante, condannando gli appellati a tenere indenne il medesimo condominio nei limiti delle somme da esso corrisposte a titolo risarcitorio in favore dell’attrice. Per converso, disattendeva la domanda di rimessione in pristino.
La questione
Attraverso i due motivi del proposto ricorso incidentale in cassazione si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c. nonché l’omessa motivazione quanto alla imprescrittibilità della domanda di riduzione in pristino avanzata dal condominio.
Al riguardo, il ricorrente incidentale si duole che la Corte d’Appello di Roma abbia respinto la domanda di rimessione in pristino, osservando che il decorso di venti anni dalla dichiarazione di manleva dimostrasse l’atteggiamento di tolleranza del condominio che, evidentemente, ha fatto acquiescenza al mutamento dello stato dei luoghi contro l’assunzione di ogni possibile conseguenza ...