La misura del contributo di Licenziamento per l’anno 2018
L’INPS, con il Mess. n. 4441/2015, ha spiegato che con il cambio “ASDI” e NASpI” è rimasto invariato l’impianto contributivo previgente per l’ex Aspi e, al fine del finanziamento pratico dell’ammortizzatore sociale, restano in vigore le seguenti contribuzioni:
- contributo ordinario, pari a 1,61% (1,31% + 0,30%), salvo eccezioni (cooperative, ecc.);
- contributo addizionale, pari a 1,40%, dovuto per i rapporti di lavoro dipendente non a tempo indeterminato, salvo eccezioni (sostituti; p.a.; stagionali); si rammenta che il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha stabilito che tale aliquota è aumentata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- contributo sull’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (noto come ticket di licenziamento).
Nel conteggio del ticket rilevano i “contratti a tempo determinato” solo se trasformati a “tempo indeterminato “senza soluzione di continuità, o nel caso in cui vi sia stata la restituzione del contributo addizionale Aspi, pari all’1,40% (Circ. INPS n. 44/2013).
Nelle ipotesi di passaggio diretto di un lavoratore da un’azienda ad altra, nei casi di affitto o trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., ai fini del calcolo del ticket, dovranno essere considerati, ai fini del calcolo dell’anzianità, anche i periodi precedenti con l’azienda cedente.
In base a quanto comunicato dall’INPS con la Circ. INPS n. 19 del 31 gennaio 2018 il “Ticket licenziamento “per l’anno 2018, è pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (pertanto l’importo massimo del contributo è pari a 1.486,02 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 ...