L’interpretazione autentica
I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del Commercio e del Turismo Anpit-Cisal prevedono, all’art. 187 del primo e all’art. 204 del secondo, l’Indennità Mensile di cassa o di maneggio denaro.
L’indennità di cassa
Nel caso in cu il lavoratore maneggia denaro per conto del datore di lavoro ha diritto ad una indennità che gli retribuisca il rischio che assume.
Questa è l’indennità di cassa detta anche “Indennità di rischio” che mira a compensare il lavoratore del rischio di errori contabili che può commettere svolgendo le sue mansioni. È il caso tipico del cassiere del punto vendita o dell’addetto contabile dell’azienda che paga i fornitori utilizzando la cassa o le credenziali bancarie fornite dal datore.
Al lavoratore, in sostanza, viene riconosciuta una somma di denaro, aggiuntiva rispetto alla paga base a fronte del pericolo di dover rispondere di sbagli commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
Tale indennità ha natura contrattuale e deve essere corrisposta a tutti i lavoratori individuati dai contratti collettivi, negli stessi vengono individuate anche le modalità del calcolo. Il datore di lavoro può corrispondere anche un’indennità di importo superiore a quello stabilito dal contratto.
Il parere della commissione bilaterale
In data 27 agosto 2018, l’ANPIT Calabria ha posto alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione – ENBIC un quesito sul tema.
Nello specifico il quesito posto riguardava la corresponsione dell’Indennità di Cassa in caso di lavoro Part-Time, in proporzione alle ore di effettivo lavoro prestato e non per intero.
La Commissione Bilaterale ha risposto sostenendo che compete tale indennità, pari a 70 euro lordi, per tutto il tempo dell’incarico e delle responsabilità, anche in caso ...