A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi; si tratta, in particolare, della comunicazione telematica dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
La trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - c.d. modello LIPE - deve essere effettuata con le seguenti scadenze:
- entro il 31 maggio - primo trimestre
- entro il 16 settembre - secondo trimestre
- entro il 30 novembre - terzo trimestre
- entro il 28 febbraio 2019 - quarto trimestre
L'adempimento coinvolge tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di quelli esclusi dall'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale IVA o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta (si pensi, ad esempio, ai soggetti che applicano il regime forfettario).
In caso di omissioni, di invio di dati incompleti o nell'ipotesi di infedele comunicazione dei dati, l'art. 11, co. 2-ter del D.Lgs. 471/1997 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro; l'importo della sanzione è ridotta alla metà, ovvero da 250 euro a 1.000 euro, in caso di invio dei dati corretti entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Ipotesi di ravvedimento
Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione anche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in quanto trattasi di un adempimento propedeutico alle dichiarazioni IVA.
Come noto, il ravvedimento consente al contribuente di versare una sanzione ridotta seconda la tempestività della correzione: nel caso in cui la regolarizzazione ...