La Sent. 15 ottobre 2018, n. 25691 della Corte di Cassazione
La fattispecie arrivata all’esame della Suprema Corte trae origine dalla necessità che alcuni condomini avevano di accedere al tetto del fabbricato per eseguire opere di verifica e pulizia delle canne fumarie relative ai rispettivi camini. Il problema nasceva dal fatto che si poteva salire al tetto solo attraverso una botola sita nel solaio in uso al condomino originario unico proprietario dell’intero stabile, e mediante l’utilizzo di un vano scala di cui solo lo stesso condomino era in possesso delle chiavi.
A conferma delle concordi decisioni dei giudici di merito, la Cassazione ha in primo luogo affermato la natura comune condominiale del vano scala, benché le chiavi dello stesso fossero in possesso del condomino originario unico proprietario dello stabile. La Cassazione ha infatti ritenuto che, come correttamente individuato dai giudici di merito, nessuna prova in contrario era stata fornita sul fatto che il vano scala costituisse passaggio necessario per giungere alla botola che a sua volta garantiva l’accesso al tetto per consentire gli interventi di manutenzione spettanti ai singoli condomini. Da ciò derivando la conclusione che il vano scala non serviva in modo esclusivo l’appartamento del citato condomino.
Attesa la qualità di parte comune del vano scala, i condomini hanno diritto, all’occorrenza, di accedervi.
In secondo luogo la Suprema Corte ha affermato che, in applicazione dell’art. 843, 2° comma c.c., al condomino proprietario esclusivo, che deve consentire l’accesso alla sua proprietà privata attraverso la quale si accede alla parte comune, non può essere riconosciuto alcun diritto ad indennità o risarcimento di danni a persone o cose, non potendosi gli stessi considerarsi in re ipsa.