Il bilancio in forma ordinaria è la modalità di redazione utilizzabile dalla generalità delle società di capitali, ad eccezione delle società di ridotte dimensioni che possono scegliere la forma abbreviata. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423 c.c.); le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono invece esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Il D. Lgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni riguardanti la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata, a valere dal 1° gennaio 2016; i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata restano invece invariati. Il bilancio in forma abbreviata è ammesso per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (art. 2435-bis c.c.):
- totale dell'attivo o dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; inoltre, le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII, mentre la voce E del passivo può essere compresa nella voce D. Nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
Qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, due ...