Secondo le ormai trascorse disposizioni normative, nell’ambito di un processo per decreto ingiuntivo per il recupero di un credito vantato da un imprenditore nei confronti di un altro o in altre azioni giudiziarie in cui l’imprenditore o il professionista avevano la necessità di presentare le fatture per provare l’esistenza del proprio credito rimasto insoluto o la fondatezza del proprio diritto nei confronti di un altro soggetto, tali documenti venivano presentati in allegato all’atto introduttivo del processo in formato cartaceo.
Poi è giunto il processo telematico, dove sino ad oggi, generalmente, dalla fattura cartacea, documento originale analogico, veniva estratta copia informatica che acquisiva valore legale in giudizio se prodotta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 22, in questo caso, comma 1 bis del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), in base al quale è ammesso anche effettuare la scansione del documento analogico originale per estrarre dallo stesso copia, ottenendo così l’immagine del documento analogico su supporto informatico; l’articolo del CAD chiede infatti che per avere valore in giudizio la copia per immagine deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Tanto bastava perché la nostra fattura analogica potesse diventare copia digitale valida da allegare all’atto di citazione, al ricorso, alle memorie difensive ex art. 183 cpc o ad altro atto nel processo telematico e provare così le nostre ragioni. Non era necessaria dunque firma digitale, ma solo l’attestazione di conformità all’originale; il processo di scansione e trasformazione in file pdf è tale da garantire l’integrità del documento e la sua autenticità, ...