L’istituto del distacco interessa sia le imprese con sede in Italia, sia le aziende dislocate nel territorio dell’Unione Europea. In ambito comunitario, infatti, si parla di distacco transnazionale nel caso in cui un lavoratore venga inviato a prestate la propria opera presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE.
Nell’ipotesi in cui, dunque, un lavoratore subordinato debba essere distaccato in uno Stato membro diverso da quello dove abitualmente presta la sua opera lavorativa, il datore di lavoro dovrà informarne, preventivamente, l’istituzione competente alla legislazione previdenziale sita nello Stato membro in cui è stabilito e svolge abitualmente una parte significativa della sua attività.
Stante la sua principale caratteristica di istituto temporaneo e riconducibile ad un puntuale interesse del datore di lavoro, qualora il lavoratore venga demandato a prestare la sua opera in uno Stato membro della U.E. dovrà essere richiesto alla competente sede INPS il consueto modello A1.
Sul punto, l’INPS con il Mess. 20 gennaio 2016, n. 218 annunciava la pubblicazione, nel proprio sito internet, dei modelli di richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1) nei casi di svolgimento dell’attività di un lavoratore presso un paese comunitario.
L’invio dei lavoratori italiani all’estero: tipologie
Con mobilità transnazionale dei lavoratori (qui riferita a quelli italiani) possiamo definire quel fenomeno attraverso il quale alcuni soggetti “migrano” verso altri Stati per motivi di lavoro. La stessa coinvolge sia chi è alla ricerca di occupazione, sia chi decide di trasferirsi all’estero per motivi personali o legati alla propria attività. La mobilità transazionale può abbracciare anche i soggetti percettori di una pensione che intendono godere fuori Italia il proprio diritto e da ultimo coloro che per motivi di formazione o di ricerca soggiornano presso altra nazione.