In particolare, sono ritenute essere tali le unità immobiliari fatiscenti, i ruderi, gli immobili parzialmente demoliti, con il tetto crollato, eccetera. L’articolo 3, comma 2, lettera b) del D.M. n. 28/1998 prevede, a proposito di tali costruzioni che sono inidonee a produrre un qualsivoglia reddito, a causa del loro accentuato livello di degrado, la possibilità, ai soli fini della loro identificazione, di iscrizione in catasto senza la correlativa attribuzione di rendita, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso. Secondo quanto viene previsto dal successivo articolo 6, comma 1, lettera c) del citato D.M., tra le unità di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, ai fini dell’applicazione delle modalità semplificate di denuncia, ricadono “le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas”. Con la nota n. 29439 del 30 luglio 2013 la Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la categoria F/2 – Unità collabenti, priva di rendita catastale, non è ammissibile quando l’unità immobiliare è censibile in un’altra categoria o quando l’unità non è individuabile o perimetrabile. In proposito va poi ricordato che si considerano unità non individuabili o perimetrabili i manufatti che si presentino privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai, ovvero delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.
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Fisco
Ulteriori casi di esenzione da IMU/TASI – Immobili collabenti, immobili strumentali all'attività agricola, immobili di proprietà di soggetti senza scopo di lucro, immobili "merce"
martedì, 04 dicembre 2018

In relazione ai casi di esenzione da IMU/TASI, ulteriori rispetto a quelli già indagati in un precedente intervento, vanno innanzitutto citati le unità immobiliari classificate nella categoria catastale F2, ovvero i cosiddetti “immobili collabenti”. In primo luogo, al fine di illustrare in maniera adeguata questa fattispecie di non imponibilità dei tributi comunali sugli immobili, sarà opportuno provvedere a chiarire che cosa si deve intendere per fabbricato “collabente”. Si tratta di una unità immobiliare che, a causa dello stato in cui si trova, non è in grado di produrre un reddito.