In materia di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 2118 c.c. ha disposto quanto segue “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
Al successivo art. 2119 c.c. viene stabilito che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Si rammenta che, da ultimo, il Decreto Dignità che ha in parte riscritto la normativa applicabile in materia di contratto a tempo determinato.
Nota: in materia di risoluzione del contratto a tempo determinato la normativa ammette un numero limitato di casistiche e, in ogni caso, nel contratto a termine non è previsto l’istituto del preavviso, tranne che per i dirigenti.
Il contratto di lavoro a tempo determinato si estingue automaticamente alla data prevista dalle parti stipulanti nel contratto di assunzione (la data può essere stabilita in termini assoluti con il riferimento a un giorno, mese e anno precisi oppure può essere ancorata al verificarsi di un determinato fatto previsto dalle parti (ad esempio il rientro in servizio del lavoratore sostituito).
Il recesso dal contratto a tempo determinato: analisi dei punti principali
Come disposto dalla normativa vigente alla stipula del rapporto di lavoro a tempo determinato è previsto un termine prefissato di scadenza del contratto escludendo, in via generale, il licenziamento da parte del datore di lavoro /lavoratore.
In buona sostanza il contratto a tempo determinato può essere risolto nei seguenti casi:
a) solo ed esclusivamente durante ...