Il caso affrontato da Cass. n. 29217/2018
Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione interviene a dirimere ogni dubbio circa il regime giuridico delle spese relative alla pulizia ed all’illuminazione delle scale condominiali, dettando, conformemente ai suoi precedenti, le linee direttive per individuare la procedura volta alla modifica dei criteri di ripartizione delle stesse gravanti su ciascun condomino.
In particolare, nella fattispecie concreta, un condomino si vedeva rigettare in primo grado l’impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera che, in sede di consuntivo, aveva ripartito le spese di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà, ex art. 1123, comma 1, c.c., e non in proporzione alla misura dell’uso ai sensi degli artt. 1123, commi 2 e 3, e 1124 c.c.; successivamente, anche la Corte di Appello di Milano riteneva legittima la deliberazione di riparto, dovendosi, secondo la ricostruzione, escludere che al condomino, benché abitante al pian terreno, fosse precluso l’uso delle scale.
Si osservava, inoltre, che dal regolamento condominiale emergeva alla stregua degli artt. 12 (circa la gestione comune del servizio di illuminazione) e 14 (circa, appunto, la ripartizione delle spese, tra l’altro, di illuminazione comune, da operare in base ai millesimi) anche l’accettazione da parte dei condomini dell’utilizzo del criterio dei millesimi per la ripartizione delle spese relative all’illuminazione comune.
Veniva, quindi, adita la Suprema Corte, la quale, con la sentenza in commento prende posizione su entrambe le questioni sorte.
Ed, infatti, per ciò che concerne, in generale, le spese di pulizia ed illuminazione delle scale condominiali si afferma che queste seguono il criterio di proporzionalità rispetto all’uso delle stesse da parte di ciascun condomino per identità di ratio con l’art. ...