L’art. 9 del D.L. n. 119/2018
La legge n. 136/2018, nel convertire il D.L. 119/2018, c.d. Decreto Fiscale, ha disposto l’integrale sostituzione dell’art. 9 recante, nel testo originario, disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale. Tale articolo è stato derubricato “Regolarizzazione di irregolarità formali”, prevedendo la possibilità di sanare le irregolarità, di natura formale, non incidenti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Nello specifico, nell’ambito delle sanatorie fiscali contenute nel provvedimento definitivo, viene cancellato il c.d. condono fiscale, il quale prevedeva che attraverso la dichiarazione integrativa speciale si potesse sanare fino a 100.000 euro di imponibile annuo (e comunque entro il 30%) di quanto già dichiarato, pagando una tassa sostitutiva del 20%.
In sostituzione, è stata introdotta la sanatoria sugli errori formali commessi fino al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 119/2018, che possono essere sanati con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la nuova definizione agevolata, consiste nell'idoneità o meno delle violazioni a comportare una diversa determinazione delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP o a rilevare sul pagamento dei tributi.
Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della norma, il comma 1 dell’art. 9 prevede quindi che la nuova procedura consente di sanare:
- le irregolarità,
- le infrazioni,
- e le inosservanze di obblighi o adempimenti,
- di natura formale,
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi,
- commesse fino ...