L'art. 1, a partire dal comma 184 fino al comma 198, della Legge di Bilancio 2019 prevede la definizione agevolata per le imposte ed i contributi non versati dalle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Si rende dunque, opportuna, l'analisi di ogni singolo comma al fine di definire la platea interessata ed il contesto applicativo della norma.
Soggetti interessati (comma 186)
La disposizione interessa tutte le persone fisiche il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del suo nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.
Oggetto della sanatoria (commi 184-185)
I debiti oggetto della norma sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Sono oggetto di definizione:
- i debiti tributari, le sanzioni ed gli interessi, per imposte risultanti da dichiarazioni fiscali non versate per le quali sia stata riscontrata una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73;
- l'imposta sul Valore Aggiunto non versata compreso sanzioni ed interessi (ex art. 54-bis DPR 633/72);
- i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Non rientrano, invece, i debiti compresi nell'art. 4 del Dl 119/2018 convertito nella legge 136/2018 (Stralcio debiti cartelle fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010).
Possono rientrare nella definizione agevolata in oggetto anche i debiti non ancora perfezionati ma già definiti nella prima Rottamazione e nella Rottamazione bis. Non è, però, prevista alcuna restituzione delle somme già versate.