Con un comunicato congiunto Entrate e Dogane, infatti, vengono disposte le procedure per la soluzione del rebus doganale aperto negli ultimi mesi in relazione alle operazioni di importazione, rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle Società appartenenti dei soggetti legati dal vincolo finanziario, economico ed organizzativo previsto per i Gruppi ai sensi del Titolo V-bis del DPR n. 633/72.
Il dubbio era rivolto, in particolare, agli effetti doganali del Gruppo, ossia se l’Iva all’importazione dovesse essere versata direttamente dal gruppo, ovvero dai suoi partecipanti come singole unità. Ciò in quanto, nel primo caso, l’unicità dell’imposta avrebbe potuto chiudere la partita già all’atto dell’operazione doganale, mentre nel secondo le singole società raggruppate potevano continuare a beneficiare delle proprie prerogative ed autorizzazioni acquisite in ambito doganale ed in effetti non trasferibili. La soluzione, come ovvio, è caduta in favore della seconda ipotesi, molto più efficiente ai fini doganali, ove sono aperte, singolarmente, numerose prerogative, come le autorizzazioni al pagamento differito, ai regimi speciali, all’AEO, allo sdoganamento presso luoghi autorizzati e molto altro.
In effetti, una applicazione rigorosa delle regole sul Gruppo Iva, dove gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di una propria partita IVA ed iscrizione al VIES, avrebbe potuto risolversi nella perdita delle predette prerogative doganali, con effetti difficilmente sostenibili. Considerato però che, comunque, le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono cessate, né sospese, a partire dal 1.1.2019 le bollette doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA partecipante ad un Gruppo, in quanto detto soggetto manterrà la titolarità di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle competenti Dogane, è richiesta l’indicazione, nella casella 8 documento doganale (DAU), del suo codice identificativo EORI. Al contempo, per il ...