La trascrizione dei registri contabili su supporto cartaceo deve essere effettuata entro i 3 mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione del modello Redditi (31 ottobre 2018, per il periodo d’imposta 2017). Pertanto, con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la stampa dei registri contabili dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2019.
In ogni caso, i dati devono esser mantenuti aggiornati sugli appositi supporti magnetici, a cura del contribuente: infatti, ai sensi dell’articolo 7, comma 4-ter del DL 357/1994, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, quando, anche in sede di controlli e ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. Tale disposizione è applicabile a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici, ad es. libro giornale, libro degli inventari, ecc.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2214 c.c. l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, come ad es. il libro mastro, registro di magazzino ecc.; tale adempimento non riguarda i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi che, in ogni caso, sono tenuti a rispettare le prescrizioni fiscali. Il libro giornale deve indicare cronologicamente, giorno per giorno, tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, come previsto dall’articolo 2216 c.c. Per quanto riguarda, invece, il libro degli inventari, l’impresa deve redigerlo all’inizio dell’esercizio e successivamente ogni anno, deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività ...