Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, dalla dichiarazione di inizio attività deve, tra gli altri, risultare il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal decreto e da altre disposizioni, nonché, ai sensi del successivo comma 3, ogni eventuale variazione del luogo di conservazione.
L’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 regola l’Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari quando tali documenti sono conservati in modalità elettronica.
Sebbene tale articolo al comma 2 stabilisca che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il contribuente deve rendere leggibile e su richiesta disponibile su supporto cartaceo o informatico il documento presso la sede o presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto in sede di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di apertura dell’attività ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non chiarisce se il luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti debba necessariamente essere la sede del contribuente o lo studio del commercialista oppure se tali documenti informatici possono essere tenuti eventualmente in altri luoghi o addirittura in Stati diversi.
Lo stesso art. 5 del DMEF, innanzi citato, interviene poi a specificare che il documento conservato può essere esibito anche da remoto quindi per via telematica in base alle modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali. Da ciò si comprende, in linea di principio, che i documenti fiscalmente rilevanti possono essere conservati elettronicamente anche in un luogo diverso, ad esempio in cloud, su server localizzati in posti diversi rispetto alla sede del contribuente o a quella della tenuta delle scritture ...