I fatti
La fattispecie oggetto di analisi della sentenza della Suprema Corte riguarda un condomino che ha impugnato avanti il Tribunale di Torino un deliberato assembleare assunto dall’assemblea condominiale chiedendone l’annullamento in quanto nel verbale assembleare non erano stati indicati i nominativi e gli aventi titolo al voto e, vieppiù, era stata omessa ogni indicazione di voto espresso da ciascun condomino. Chiedeva, altresì, il condomino impugnante che venisse dichiara la nullità del regolamento condominiale e chiedeva la predisposizione di un nuovo regolamento condominiale e una nuova tabella millesimale in quanto vi era una divergenza tra i valori reali e quelli indicati nelle tabelle. Il condomino citava, unitamente al Condominio, anche il precedente amministratore per farne accertare e dichiarare la responsabilità in quanto avrebbe omesso di rendere il saldo della gestione e non avrebbe messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile ed amministrativa prima di effettuare il passaggio di consegne.
Il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile sia la domanda promossa nei confronti del precedente amministratore sia quella volta a dichiarare la nullità del regolamento condominiale e rigettava la domanda di annullamento della delibera e riteneva infondate le pretese nei confronti del precedente amministratore. Il Tribunale condannava, altresì, il condomino al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il condomino proponeva appello avverso la predetta decisione del Tribunale di Torino e la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame. Infine, il condomino ricorreva in Cassazione la quale con la Sent. n. 32346/2018 del 13 dicembre 2018 rigettava il ricorso.
Le questioni di Diritto affrontate dalla Sentenza
La Suprema Corte, nell’analisi delle questioni di diritto, ha rilevato che la corte territoriale aveva accertato che dal verbale assembleare risultava l’elenco dei nominativi intervenuti personalmente o per delega e l’indicazione del ...