Tizio, proprietario di un appartamento posto all’ultimo piano di un edificio, subisce danni derivanti da fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante terrazzo a livello, di proprietà esclusiva di Caia ed agisce, pertanto, nei confronti di quest’ultimo, onde ottenerne la condanna al ristoro del pregiudizio subito. Il giudice di pace accoglie la domanda e condanna Caio al pagamento di 1/3 dei danni subiti da Tizio e quantificati per il tramite di apposita CTU, aliquota stabilita in applicazione del criterio di imputazione fissato dall’art. 1126 c.c.
Avverso tale decisione Caia propone, pertanto, appello deducendo, tra l’altro, la mancanza di una propria responsabilità rispetto all’evento lesivo lamentato da Tizio, giacché le opere di manutenzione del terrazzo a livello, in precedenza intraprese dalla stessa Caia, erano state interrotte a seguito di provvedimenti dell’autorità amministrativa, in tal senso sollecitata e compulsata proprio da Tizio. Il tribunale conferma la pronunzia di prime cure, escludendo che Caia possa legittimamente pretendere di andare esente da responsabilità.
Caia impugna, quindi, la decisione del Tribunale mediante ricorso per cassazione, riproponendo, in sede di legittimità, la questione dell’assenza di responsabilità rispetto ai danni lamentati da Tizio, in virtù della condotta ostativa tenuta da quest’ultimo rispetto all’esecuzione delle opere di manutenzione della terrazza a livello.
Il lastrico solare e la terrazza a livello: funzione e regime proprietario
Il codice si occupa dei lastrici solari (a) per quanto concerne il relativo regime proprietario, nel senso che l’art. 1117, n. 1, c.c. espressamente include gli stessi tra i beni comuni, (b) per ciò che riguarda il riparto delle spese di manutenzione, regolamentato secondo una distribuzione per "colonna d’aria" nelle aliquote – pur sempre derogabili – fissate dall’art. 1126 c.c. e, infine, (c) per quanto attiene alla possibilità di procedere ...