Questa procedura di “estromissione agevolata”, che si combinava con l’assegnazione ai soci dei beni dell’impresa societaria, è stata riaperta dall’art. 1, comma 66, della legge 30.12.2018, n. 145, e deve ora essere effettuata entro il 31.5.2019, anche attraverso un mero comportamento concludente (cioè mediante la rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili obbligatorie dell'impresa).
Per effetto delle disposizioni agevolative, gli effetti dell'estromissione retroagiscono al 1° gennaio 2019; da tale data, l'immobile si considera posseduto dalla persona nella sua sfera "privata".
Qualora l'immobile sia classificato nella categoria catastale C/1 (negozi) e abbia una superficie non superiore a 600 mq, esso potrebbe essere locato a terzi optando per la cedolare secca, sfruttando in tal modo la novità contenuta nell'art. 1, comma 59, della medesima legge n. 145/2018. A tali fini, il contratto deve essere stipulato nel 2019 (ma l’agevolazione non è concessa se al 15.10.2018 era in corso un contratto di locazione tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile).
Aspetti generali
Secondo la nuova normativa (art. 1, comma 66, cit.), le disposizioni dell’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati (immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR), posseduti alla data del 31.10.2018, poste in essere dal 1° gennaio al 31.5.2019.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2019 e il 16.6.2020.
Per i soggetti che si avvalgono delle richiamate disposizioni della legge n. 145/2018, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.
Per gli immobili riscattati da un leasing, il riscatto deve essere avvenuto anteriormente al 31.10.2018. L’esercizio dell’impresa (anche in liquidazione) deve sussistere sia al 31.10.2018 che al 1° gennaio 2019.
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