Le opere effettuate all’interno di un’unità immobiliare possono avere riflessi anche su altre parti comuni, oltre che a indebolire la struttura del solaio che divide due appartamenti.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, con Sent. 13 dicembre 2018, n. 32344, un condomino aveva effettuato opere nella propria unità immobiliare. Successivamente, il solaio che divideva la proprietà interessata dagli interventi dall’unità posta al piano superiore, ha ceduto. Il proprietario di quest’ultima ha chiamato in giudizio il confinante asserendo che gli interventi edilizi hanno indebolito la struttura che è collassata.
Dei soffitti, delle volte e dei solai
L’art. 1125 c.c. disciplina la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, prevedendo che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante all’altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani. Tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini (Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. 4 ottobre 2018, n. 24266; Corte d’Appello di Roma 7 dicembre 2016).
Invece, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria, restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente ...