Il lavoratore che effettua la prestazione di lavoro in un luogo diverso dalla sede abituale dell’azienda si usa definire “in trasferta” e molto spesso usa la propria autovettura per gli spostamenti lavorativi (solitamente fuori dal Comune ove si trova la sede operativa del datore di lavoro).
Nel settore privato possono usufruire del rimborso chilometrico:
- i lavoratori dipendenti
- gli amministratori non professionisti;
- i soci;
- gli amministratori professionisti;
- i lavoratori autonomi occasionali (nel settore pubblico vi è stata una forte riduzione della possibilità di utilizzare l’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010), con eccezioni per il personale ispettivo).
Utilizzo della propria autovettura e rimborso chilometrico
Il dipendente/amministratore che utilizza la “propria autovettura “per le trasferte di lavoro ha diritto al relativo “rimborso chilometrico” calcolato attraverso l’applicazione di specifiche tabelle operative.
Si rammenta che l’auto che il lavoratore/amministratore utilizza per recarsi in trasferta può anche non essere di sua proprietà ma, ad esempio, presa a noleggio, in leasing, in comodato gratuito o di proprietà di un famigliare.
A tal fine è necessario che il lavoratore compili una scheda di rimborso con gli elementi essenziali della trasferta (data della trasferta, località raggiunte, motivazione, km percorsi, modello di autovettura, ecc.).
Il datore di lavoro che deve retribuire in maniera corretta l’utilizzo in trasferta dell’autovettura di proprietà dello stesso dipendente /amministratore deve procedere con le seguenti modalità operative:
- calcolo del rimborso chilometrico: per calcolare il rimborso chilometrico è possibile utilizzare il software disponibile sul sito dell’Aci che, per ogni tipologia di autovettura, consente di calcolare:
- i costi proporzionali ai km (quota ...